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Con l’entrata in vigore dall’8 ottobre 2015 della versione aggiornata della UNI 11265Pavimentazioni e rivestimenti di legno e/o a base di legno – Posa in opera – Competenze, responsabilità e indicazioni contrattuali”, sono state introdotte alcune importanti novità normative finalizzate a una maggiore chiarezza e trasparenza anche nei rapporti contrattuali tra i vari soggetti che intervengono nel processo di posa in opera.

Il campo di applicazione

Una prima novità riguarda lo scopo e campo di applicazione, che oltre alla posa delle pavimentazioni interne contempla anche la posa delle pavimentazioni esterne e dei rivestimenti a parete e a soffitto di legno e/o a base legno. La norma infattisi applica alla posa di:
• pavimentazioni interne secondo UNI EN 14342;
• pavimentazioni esterne secondo UNI 11538-1;
• rivestimenti secondo UNI EN 14915, da intendersi, sempre secondo definizione normativa, come strati costituiti da elementi di legno e/o a base di legno impiegati come rivestimenti di superfici diverse dalla pavimentazione.

Le figure interessate

A seguito dell’emanazione del Regolamento Europeo sui Prodotti da Costruzione – CPR n. 305/2011, cogente dal 1 luglio 2013, si è reso necessario aggiornare la norma implementandola con le descrizioni degli operatori che nella precedente versione 2007 non erano state inserite. In particolare, le figure definite nella UNI 11265, per le quali è richiesto il possesso delle competenze e – ove previste – delle qualifiche professionali necessarie in relazione al ruolo e alle responsabilità, sono:
– 1. Progettista
– 2. Direttore dei lavori
– 3. Fabbricante degli elementi di legno e/o a base di legno
– 4. Distributore/rivenditore degli elementi di legno e/o a base di legno
– 5. Importatore
– 6. Mandatario
– 7. Posatore/installatore
– 8. Impresa esecutrice del supporto (massetto)
– 9. Costruttore edile
– 10. Committente
– 11. Utente
– 12. Altri operatori

La norma sancisce inoltre che, in assenza di una specifica figura, in sede contrattuale vengano definite e assegnate le relative competenze e responsabilità. Di seguito si riporta uno stralcio dei principali contenuti normativi in relazione alle singole figure.

1. Progettista

Al progettista competono ambiti operativi e responsabilità che riguardano l’individuazione del tipo di pavimentazione o di rivestimento (anche in termini di formato, tipologia, geometria e tipologia di posa, tipologia di adesivo, di finitura ecc.), in funzione della destinazione d’uso e delle prestazioni richieste, l’indicazione dei livelli qualitativi della pavimentazione o del rivestimento secondo le specifichenorme di prodotto e le relative norme di riferimento, la valutazione della compatibilità (morfologica, dimensionale, chimico‐fisica) tra lapavimentazione o il rivestimento, il supporto, le condizioni ambientali e le condizioni di esercizio, la conformità del progetto della pavimentazione o del rivestimento e del supporto sottostante alleprescrizioni legislative, alle norme e alle specifiche di settore, anche in materia di igiene, sicurezza, salute e, ove richiesto, prevenzione incendi.

2. Direttore dei lavori

I principali ambiti operativi e responsabilità del direttore dei lavori comprendono la verifica della rispondenza dell’opera alle indicazioni progettuali, la verifica delle campionature e l’accettazione dei prodotti, la verifica del corretto immagazzinamento degli elementi della pavimentazione o del rivestimento e dei materiali complementari, in attesa della posa, la segnalazione al committente di eventuali variazioni rispetto al progetto, il coordinamento delle attività di cantiere, l’esecuzione dei controlli finali sulla pavimentazione o sul rivestimento e la protezione delle pavimentazioni fino alla consegna.

3. Fabbricante degli elementi di legno e/o a base di legno

La definizione di fabbricante è stata aggiornata in relazione ai disposti del CPR e del Codice del Consumo, pertanto per fabbricante deve intendersi la “persona fisica o giuridica che fabbrichi elementi di legno e/o a base di legno per pavimentazioni orivestimenti o che faccia progettare o fabbricare tali prodotti e li immetta sul mercato dell’UnioneEuropea o li commercializzi con proprio nome o marchio oppure rimetta a nuovo un prodotto esistente olo modifichi in modo tale da incidere sulla conformità alle prescrizioni dichiarate all’origine”. Il fabbricante ha il compito di realizzare manufatti rispondenti alle caratteristiche indicate nelle norme di prodotto, in termini di qualità e proprietà intrinseche dichiarate; è inoltre responsabile della marcatura in conformità alle prescrizioni di legge e alle norme tecniche di riferimento ed è tenuto a fornire le informazioni e le istruzioni necessarie per la posa (scheda prodotto e documentazione di accompagnamento alla marcatura CE, ove pertinente).

In tema di difettosità dei prodotti, la norma sancisce che in caso di difetti di produzione accertati prima della posa che possano pregiudicare la stessa, il fabbricante è tenuto alla sostituzione del manufatto. Anche in caso di eventuali difetti della pavimentazione o del rivestimento insorti successivamente alla posa in opera, qualora essi siano dovuti inequivocabilmente al prodotto e non siano evidenziabili al momento della posa, la responsabilità ricade sempre sul fabbricante.

4. Distributore/rivenditore degli elementi di legno e/o a base di legno

Anche la definizione di distributore/rivenditore è stata rivista alla luce del CPR; tale soggetto è da considerarsi come “persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall’importatore, che mette a disposizione sul mercato elementi di legno e/o a base di legno per pavimentazioni o rivestimenti conformi alle caratteristiche contenute nelle norme tecniche di prodotto”. È evidente che se il distributore/rivenditore commercializza un prodotto con un proprio marchio o senza marchio alcuno, la sua figura e le sue responsabilità coincidono con quelle del fabbricante. Qualora invece il distributore/rivenditore commercializzi manufatti con il marchio del fabbricante, i principali compiti e le responsabilità riguardano il mantenimento di idonee condizioni di immagazzinamento del prodotto fino alla consegna, la garanzia in termini di qualità e proprietà intrinseche dichiarate, compresi gli eventuali difetti che dovessero insorgere successivamente alla posa in opera, qualora essi siano inequivocabilmente dovuti al prodotto e non evidenti al momento della posa, il trasferimento della documentazione tecnica, contenente le informazioni e le istruzioni necessarie (scheda prodotto e documentazione di accompagnamento alla marcatura CE, ove pertinente).

5. Importatore

È da intendersi come “persona fisica o giuridica, stabilita nell’Unione Europea, che immetta sul mercato elementi di legno e/o a base di legno provenienti da un paese terzo”. Nessuna differenza quindi rispetto agli ambiti operativi e alle responsabilità del fabbricante che competono all’importatore alla stessa stregua.

6. Mandatario

È da intendersi come “persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione Europea, che ha ricevuto da un fabbricante un mandato scritto che l’autorizza ad agire per suo conto in relazione a determinati compiti”. In questo caso, le responsabilità vanno individuate in relazione allo specifico mandato ricevuto dal fabbricante.

7. Posatore/installatore

La definizione di posatore/installatore cita testualmente: “persona fisica o giuridica che assume il compimento della posa in opera di pavimentazioni e rivestimenti di legno e/o a base di legno. In particolare, il posatore/installatore è definito come soggetto che, sulla base di un determinato livello di conoscenza, abilità e competenza, opera professionalmente nell’ambito della posa in opera, sia relativamente a opere di costruzione nuove che esistenti, sia all’interno che all’esterno dell’opera ivi comprese le pertinenze”. In questa definizione è presente un forte e preciso richiamo al percorso di qualificazione professionale sancito dalla UNI 11556; percorso che ad oggi ha consentito a 14 posatori associati ad AIPPL di conseguire il livello 4 di qualificazione, declinato proprio in termini di conoscenze, abilità e competenze. Per quanto concerne le responsabilità del posatore/installatore, queste sono correlate alle diverse fasi della posa in opera della pavimentazione o del rivestimento, che deve soddisfare i requisiti stabiliti in sede progettuale. La norma tratta separatamente le responsabilità in caso di posa della pavimentazione o del rivestimento.

Per quanto attiene alla pavimentazione, il posatore/installatore, prima di procedere alla posa della stessa, è tenuto a effettuare una serie di controlli, tra cui i principali sono:
• idoneità del supporto (in termini di umidità, quota, planarità, orizzontalità, resistenza alla scalfittura (così come definita nella UNI EN 13318), assenza di crepe e fessurazioni non ferme, grado di rugosità superficiale, pulizia), in conformità alla UNI 11371 e previa acquisizione della dichiarazione di conformità rilasciata dall’impresa esecutrice del supporto stesso in relazione alla suddetta UNI 11371;
• in caso di pavimentazioni poste all’interno, verifica della presenza dei serramenti esterni completi di vetri;
• valutazione e conferma, da parte del committente e/o progettista, della geometria di posa;
• acquisizione, per la successiva consegna al committente, della documentazione rinvenuta all’apertura degli imballi, segnalandone tempestivamente al committente la mancanza.

Prima di iniziare la posa il posatore/installatore deve segnalare alla sua interfaccia contrattuale le eventuali non conformità riscontrate.

Ultimati i controlli di cui sopra, al posatore competono principalmente:
• la verifica della superficie di posa e la preparazione della stessa;
• prima di iniziare e/o durante la posa, la segnalazione al suo interfaccia contrattuale, di eventualivizi o difetti evidenti a carico dei prodotti;
• la segnalazione di ogni variazione in fase di posa rispetto alle indicazioni esecutive;
• la scelta e impiego di prodotti complementari e di procedure idonei;
• la comunicazione al direttore lavori e al responsabile della sicurezza di modalità, tempistica e aspettilegati alla sicurezza sul lavoro nello svolgimento della propria attività;
• il conferimento al deposito temporaneo di cantiere di imballaggi, sfridi e residui di lavorazioneutilizzando gli appositi contenitori messi a disposizione dal costruttore edile;
• l’eliminazione di eventuali imperfezioni relative alla propria attività rilevate in sede di verifica odi revisione generale e/o in sede di consegna della pavimentazione;
• la segnalazione finalizzata a impedire il passaggio sulla pavimentazione fino alla sua pedonabilità.

Per quanto attiene alrivestimento, il posatore/installatore, prima di procedere allaposa dello stesso, è tenuto a eseguire i seguenti principali controlli:
• idoneità del supporto (in termini di umidità, planarità, orizzontalità, assenza di crepe e fessurazioni, pulizia,ecc.);
• in caso di rivestimento interno, verifica della presenza dei serramenti esterni;
• valutazione e conferma, da parte del committente e/o progettista, della geometria di posa;
• acquisizione, per la successiva consegna al committente, della documentazione rinvenutaall’apertura degli imballi, segnalandone tempestivamente al committente la mancanza.

Anche in questo caso, prima di iniziare la posa il posatore/installatore deve segnalare al suo interlocutore contrattuale le eventuali non conformità riscontrate. Una volta ultimati i controlli suddetti, al posatore competono ambiti operativi e responsabilità analoghe, ove pertinenti, a quelle indicate per la posa della pavimentazione.

Il posatore/installatore, al momento della consegna dell’opera, deve fornire la scheda prodotto relativaalla pavimentazione o al rivestimento posto in opera, compilata in conformità alle disposizioni di legge ela documentazione rinvenuta all’apertura degli imballi.

8. Impresa esecutrice del supporto (massetto)

Secondo la UNI 11265 è da considerarsi come “impresa specializzata che realizza il supporto atto a ricevere la pavimentazione di legno e/o a base dilegno. Tale azienda opera in conformità al progetto o, in mancanza di questo, alle specifiche tecniche di settore”. Anche in questa definizione vi è un richiamo alla UNI 11371 sulle caratteristiche prestazionali dei massetti, in quanto le citate specifiche tecniche di settore sono contenute proprio nella norma sopra menzionata.

9. Costruttore edile

La figura del costruttore edile è rappresentata dall’impresa specializzata che fornisce i servizi generali di cantiere. Il costruttore edile ha compiti e responsabilità relativi principalmente a:
• scarico degli elementi della pavimentazione o del rivestimento dai mezzi di trasporto;
• predisposizione in cantiere di locali idonei per la custodia degli elementi di legno e dei prodotti complementari prima della posa;
• immagazzinamento, sollevamento e movimentazione ai piani dei prodotti;
• trasporto degli imballi vuoti, degli sfridi e dei residui di lavorazione a discarica autorizzata fuori dalcantiere, in accordo con le norme vigenti;
• protezione e custodia della pavimentazione o del rivestimento ultimato fino alla consegnadell’opera.

10. Committente

È da intendersi come il soggetto, anche professionale, che commissiona l’opera, ne sostiene le spese e ne accetta l’esecuzione. A opera ultimata e aseguito di esito positivo della verifica finale, il committente accetta l’opera mediante rilascio di apposita dichiarazione di presa in consegna.

11. Utente

È il soggetto che fruisce dell’opera o del servizio. L’utente deve attenersi alle istruzioni per l’uso e la manutenzione riportate nella documentazione chegli deve essere consegnata o resa disponibile, anche per garantire il mantenimento nel tempo delle prestazioni della pavimentazione o del rivestimento.

12. Altri operatori

La UNI 11265 contempla infine altri operatori, correlati ai prodotti complementari alla pavimentazione o al rivestimento. In questo caso le responsabilità sono assegnate:
• al fabbricante, per la conformità del prodotto alle caratteristiche dichiarate;
• all’operatore che ha effettuato la scelta, se questa non risulta idoneaall’impiego previsto;
• al posatore/installatore nel caso di uso non corretto del prodotto.

Indicazioni contrattuali

La UNI 11265 riporta inoltra una serie di informazioni contrattuali che hanno comunque carattere indicativo ed esemplificativo, in quanto la materia è regolamentata dalla legislazione e pertanto non può essere oggetto di una norma tecnica. Le informazioni salienti previste nellaUNI 11265 relative alla definizione dei contenuti del contratto, riguardano:
– l’individuazione delle diverse figureprofessionali coinvolte,
– l’indicazione della tipologia di pavimentazione o di rivestimento, della modalità egeometria di posa in opera, del tipo di finiturae dell’impiego previsto,
– l’indicazione del preavviso per inizio lavori, della data inizio lavori, dei tempi di consegna ecc.
– i criteri, le modalità e i termini temporali per l’esecuzione della verifica finale,
– le modalità, i soggetti e la tempistica per la formulazione della contestazione e della relativa risposta.

tratto da : ILoveParquet

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